PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a disporre la presenza di un medico o di un infermiere, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri o, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 45 minuti senza fermate intermedie.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria istituito ai sensi del comma 1.